7 lug 2012

grave vulnus alla concezione della famiglia

Il Forum delle associazioni familiari esprime grande preoccupazione per il disegno di legge contenente “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”, che, nell’affermare identico trattamento giuridico ai figli legittimi e ai figli naturali, rende possibile il riconoscimento anche dei figli nati da rapporti incestuosi.
Al testo già approvato dalla Camera il 30 giugno 2011, il 16 maggio 2012 il Senato ha aggiunto, tra altre modifiche, un nuovo testo dell’art. 251 C.C. che autorizza, seppur con il filtro valutativo del giudice, il riconoscimento del “figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado” (cioè generati da padre con figlia, da madre con figlio, nonno con nipote, da fratello con sorella, tanto per intendersi), “ovvero un vincolo di affinità in linea retta”(suocero con nuora, suocera con genero).
Nessuno ha rilevato la gravità di questo disegno di legge che torna ora alla Camera per l'approvazione definitiva.
Ammettere il riconoscimento dei figli incestuosi è un grave vulnus alla concezione della famiglia come convivenza ordinata e strutturata, in cui l’istinto sessuale trova espressione all’interno della coppia e il rapporto tra generazioni ne è esente; per tutte le culture evolute l’incesto è un disordine inaccettabile ed è, nella stragrande maggioranza dei casi, frutto di violenza, fisica o psicologica.
* fonte= http://www.forumfamiglie.org/comunicati.php?comunicato=516

II codice penale italiano stabilisce ex art 564 la pena della reclusione da uno a cinque anni per chiunque commetta incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con un fratello o con una sorella, in modo che ne derivi scandalo pubblico. La nozione di pubblico scandalo è condizione obiettiva di punibilità e non elemento costitutivo della fattispecie delittuosa, ciò comporta che il reato si configura per il semplice fatto della consumazione della condotta incriminata.
La relazione incestuosa (rapporto continuato) aggrava il delitto; la pena prevista, in questo caso, è da due a otto anni. Inoltre, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne. La condanna per il delitto di incesto pronunciata contro il genitore importa la perdita della potestà o della tutela legale. La condanna a qualsiasi pena detentiva per il delitto di incesto, subita da un coniuge, costituisce in Italia, per l'altro coniuge, una causa di divorzio. Altra causa di divorzio è il procedimento penale per il medesimo delitto, conclusosi con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo ancorché con sentenza di condanna passata in giudicato.
Il diritto italiano vieta il matrimonio tra consanguinei. I figli incestuosi sono riconoscibili solo da parte del genitore di buona fede al momento del concepimento previa autorizzazione da parte del tribunale se ciò è conforme all'interesse del figlio. I genitori con mala fede bilaterale (cioè con reciproca consapevolezza della relazione incestuosa) non possono mai procedere al riconoscimento (art 251cc). Il figlio non riconosciuto può agire ex art 269cc previa autorizzazione del tribunale (art 274cc), al riconoscimento giudiziale della maternità o paternità. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.
La dichiarazione giudiziale produce gli stessi effetti del riconoscimento nei confronti del soggetto verso la quale è pronunciata. Qualora il tribunale neghi tale autorizzazione, al figlio irriconoscibile spetta l'azione di mantenimento cui all'art 279cc per ottenere dai genitori incestuosi un trattamento economico per il suo mantenimento e l'istruzione in adempimento dei doveri ex artt 147 148 cc. Ma la Corte costituzionale, con sentenza n. 50 del 2006, ha dichiarato incostituzionale l'art. 274 c.c., che ora non è più applicabile: l'autorizzazione del Tribunale non è più richiesta. Di conseguenza, mentre resta il divieto per i genitori incestuosi di riconoscere il figlio naturale, il figlio può ora chiedere il riconoscimento giudiziale della paternità e della maternità senza particolari restrizioni e la residua ipotesi prevista dall'art. 279 c.c. pare ormai priva di oggetto.

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