3 giu 2011

I comitati Referendari e la torta da spartise ...

rimborsi al comitato promotore dei referendum

La normativa di riferimento è la legge 157/99, intitolata "Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici". All'articolo 1, comma 4 si legge (grassetto mio):
In caso di richiesta di uno o piu' referendum, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, e' attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di lire mille per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validita' della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a lire 5 miliardi annue, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validita' di partecipazione al voto. Analogo rimborso e' previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.

La successiva legge 156/2002, "Disposizioni in materia di rimborsi elettorali", non tocca l'impianto se non aumentando i rimborsi per la legislatura (da 4000 lire per legislatura a 1 euro l'anno), quindi non ci interessa. In pratica, ogni referendum che raggiunge il quorum dà un po' più di 250000 euro al comitato promotore: questa in effetti può essere una buona ragione per non votare ai referendum, per indicare non tanto che non si accettano le modifiche quanto che non si accetta il comitato promotore ;-)

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