25 feb 2018

Rappresentanti di Seggio Elezioni Politiche del 4 Marzo

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Disponibili presso la sede provinciale 
di FORZA NUOVA Coord. Ibleo,
moduli per accettazione incarico a Rappresentante di Lista.

Per Info e contatti:
ragusa@forzanuova.info



Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati

 I delegati nominati nell’atto di presentazione delle liste dei candidati per le diverse elezioni che si svolgono nel territorio hanno facoltà di designare due rappresentanti di lista, uno effettivo e l’altro supplente, presso l’Ufficio di ciascuna sezione elettorale dei comuni interessati alle votazioni, ovvero possono autorizzare, con atto notarile, altre persone a svolgere tale adempimento.
 L’atto di designazione dei rappresentanti di lista va presentato, entro il giovedì (*) precedente il giorno della votazione al Segretario del Comune che ne dovrà curare la trasmissione ai Presidenti degli uffici elettorali di sezione, ovvero è presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato (*), purché prima dell’inizio le operazioni di votazione.
 Per tale seconda ipotesi, il Sindaco consegna ai presidenti di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l’elenco dei delegati che non hanno ancora provveduto a designare i propri rappresentanti presso le rispettive sezioni.
I presidenti di seggio, all’atto delle designazioni dei rappresentanti presso la sezione, dovranno esaminare la regolarità delle designazioni stesse, tenendo presente i seguenti elementi:

1) la designazione dei rappresentanti presso la sezione non è ammissibile se colui che la fa non sia uno dei delegati di lista, ovvero una delle persone da essi autorizzate in forma autentica;
2) il rappresentante designato dev’essere elettore della circoscrizione elettorale per il Parlamento europeo: tale requisito potrà essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
 3) la designazione dev’essere fatta per iscritto e la firma dei delegati dev’essere autenticata da uno dei soggetti previsti dalla legge, e cioè: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle preture, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, nonché consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.
In merito, il Ministero di Giustizia ha rappresentato che i pubblici ufficiali cui è demandata la funzione di autenticare le firme dispongono di tale potere esclusivamente nelterritorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari, non possono cioè autenticare fuori del territorio di loro competenza (nel loro territorio possono però autenticare la firma di chiunque);
 4) L’autenticazione va compiuta secondo le seguenti modalità:
- l’autenticazione dev’essere redatta di seguito alla sottoscrizione, e consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell’autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.
 Qualora tali condizioni non ricorrano in tutto o in parte o non siano comprovate, il presidente non può ammettere le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali.
E’ da avvertire, infine, che poiché le designazioni per tutte le sezioni del comune possono essere contenute in un unico atto, è evidente che in tal caso al presidente di seggio sarà presentato un estratto, debitamente autenticato con le modalità più sopra indicate, contenete le designazioni che si riferiscono alla sezione.
 Poteri e facoltà dei rappresentanti di lista
I rappresentanti di lista:
 a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell’Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell’Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali;
 b) possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
 c) possono apporre la loro firma o il loro sigillo sulle strisce di chiusura delle urne e la loro firma nel verbale e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione.
I rappresentanti di lista non fanno parte dell’Ufficio di sezione; pertanto la loro presenza non è necessaria per la validità delle operazioni. Essi possono presentarsi anche dopo la costituzione dell’Ufficio o durante le operazioni stesse purché, comunque, le designazioni siano state precedentemente effettuate secondo le modalità ed i termini sopra indicati: in tal caso dovrà farsene menzione nel verbale.
I rappresentanti di lista possono votare nella sezione per la quale sono stati nominati, purché elettori nella circoscrizione.
I rappresentanti di lista, per l’esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro presentata;
E’ illegittima la compilazione da parte del rappresentante - per una successiva utilizzazione da parte della stessa persona o della formazione politicadi riferimento – di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione, (Provv. Garante per la Protez. dei dati personali 7 marzo 2001).
I rappresentanti possono assistere su richiesta alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale (ricoverati e detenuti).
 I presidenti di seggio dovranno fare in modo che i rappresentanti di lista possano adempire al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali
 I rappresentanti di lista possono richiedere al Presidente del seggio di visionare le schede elettorali, ma senza toccarle. Difatti ai sensi dell’art. 68 T.U. n. 361/1957, le schede possono essere toccate solo dai componenti del seggio.
 E’ consentito agli stessi di trattenersi all’esterno della sala in cui ha sede l’ufficio elettorale di sezione durante il tempo in cui questa rimane chiusa .
 I rappresentanti di lista, durante l’esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali. Per i reati commessi in danno di essi si procede a giudizio direttissimo.
 Sanzioni per i rappresentanti di liste
Il Presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può fare allontanare dall’aula i rappresentanti di lista che esercitino violenza o che, richiamati due volte,continuino a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.
I rappresentanti di lista che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.
 (*) D.L. 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento nella anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie) 

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