difendiamo i nostri FUOCHI.
Disponibili presso la sede provinciale
di FORZA NUOVA Coord. Ibleo,
moduli per accettazione incarico a Rappresentante di Lista.
Per Info e contatti:
ragusa@forzanuova.info
Designazione
dei rappresentanti delle liste dei candidati
I presidenti di
seggio, all’atto delle designazioni dei rappresentanti presso la sezione,
dovranno esaminare la regolarità delle designazioni stesse, tenendo presente i
seguenti elementi:
1) la
designazione dei rappresentanti presso la sezione non è ammissibile se colui
che la fa non sia uno dei delegati di lista, ovvero una delle persone da essi
autorizzate in forma autentica;
2)
il rappresentante designato dev’essere elettore della circoscrizione elettorale
per il Parlamento europeo: tale
requisito potrà essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del
designato;
In
merito, il Ministero di Giustizia ha rappresentato che i pubblici ufficiali cui
è demandata la funzione di autenticare le firme dispongono di tale potere
esclusivamente nelterritorio di competenza dell’ufficio
di cui sono titolari, non possono cioè autenticare fuori del territorio di loro
competenza (nel loro territorio
possono però autenticare la firma di chiunque);
- l’autenticazione
dev’essere redatta di seguito alla sottoscrizione, e consiste
nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione
stessa è apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della
persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale
che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo
dell’autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché
apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.
Qualora tali condizioni non ricorrano in tutto o in parte o
non siano comprovate, il presidente non
può ammettere le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali.
E’ da avvertire, infine, che poiché le designazioni per tutte
le sezioni del comune possono essere contenute in un unico atto, è evidente che
in tal caso al presidente di seggio sarà presentato un estratto, debitamente
autenticato con le modalità più sopra indicate, contenete le designazioni che
si riferiscono alla sezione.
Poteri e facoltà dei rappresentanti di lista
I rappresentanti di lista:
a) hanno diritto di
assistere a tutte le operazioni dell’Ufficio elettorale, sedendo al tavolo
dell’Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di
seguire le operazioni elettorali;
I rappresentanti di lista non
fanno parte dell’Ufficio di sezione; pertanto la loro presenza non è necessaria
per la validità delle operazioni. Essi possono presentarsi anche dopo la
costituzione dell’Ufficio o durante le operazioni stesse purché, comunque, le
designazioni siano state precedentemente effettuate secondo le modalità ed i termini
sopra indicati: in tal caso dovrà farsene menzione nel verbale.
I rappresentanti di lista possono votare nella
sezione per la quale sono stati nominati, purché elettori nella circoscrizione.
I rappresentanti di lista, per l’esercizio delle loro
funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con
riprodotto il contrassegno della lista da loro presentata;
E’
illegittima la compilazione da parte del rappresentante - per una successiva
utilizzazione da parte della stessa persona o della formazione politicadi riferimento – di elenchi di persone che si siano astenute
dal partecipare alla votazione, (Provv. Garante per la Protez. dei dati
personali 7 marzo 2001).
I rappresentanti possono assistere su richiesta alle
operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale (ricoverati e
detenuti).
I presidenti di seggio dovranno fare in modo che i
rappresentanti di lista possano adempire al loro incarico compiutamente e nella
più ampia libertà, compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare
svolgimento delle operazioni elettorali
I
rappresentanti di lista possono richiedere al Presidente del seggio di
visionare le schede elettorali, ma senza toccarle. Difatti ai sensi dell’art.
68 T.U. n. 361/1957, le schede possono essere toccate solo dai componenti del
seggio.
E’ consentito agli stessi di
trattenersi all’esterno della sala in cui ha sede l’ufficio elettorale di
sezione durante il tempo in cui questa rimane chiusa .
I rappresentanti di lista, durante l’esercizio delle loro
funzioni, sono considerati pubblici ufficiali. Per i reati commessi in danno di
essi si procede a giudizio direttissimo.
Sanzioni per i rappresentanti di liste
Il
Presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può fare allontanare dall’aula i
rappresentanti di lista che esercitino violenza o che, richiamati due volte,continuino a turbare gravemente il regolare procedimento
delle operazioni elettorali.
I rappresentanti di lista che impediscono il regolare
procedimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a
cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.
(*) D.L. 27 gennaio 2009,
n. 3 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento nella anno 2009 delle
consultazioni elettorali e referendarie)